Il sepa – vorzio potrebbe essere considerato un neologismo sincratico scaturito dalla Legge Cartabia che all’art. 473 bis 49 del codice di procedura civile (entrato in vigore dal 1° marzo 2023) così recita: “Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.
Fino al
28 febbraio 2023 la coppia che intendeva separarsi doveva presentare il ricorso per separazione consensuale o giudiziale davanti al Tribunale competente per giungere ad una pronuncia sulla separazione coniugale. In caso di separazione consensuale la forma definitiva era costituita dall’omologa della separazione, in caso di giudiziale la forma era sempre costituita da
sentenza, definitiva o parziale sullo status. Per poter chiedere il divorzio, ovvero lo scioglimento del matrimonio in caso di celebrazione davanti all’Ufficiale di Stato Civile, o cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, in caso di matrimonio in Chiesa, doveva attendere
6 mesi se la separazione era consensuale o
12 mesi in caso di separazione giudiziale e presentare un altro ricorso. Tali termini decorrevano e decorrono sempre dalla comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale.
Dal 1° marzo del 2023, invece, il cliente può anche decidere di conferire l’incarico all’avvocato divorzista di presentare sin dall’inizio sia la domanda di separazione sia quella di divorzio e domande ad essa connesse cumulandole. Ciò evidentemente per economia di giudizio e per far sì che il medesimo Giudice sia in grado di esaminare i documenti fondanti la domanda sia per la fase di separazione che per quella di divorzio.
In generale viene considerata questa possibilità solo per le cause di separazione giudiziale anche se alcuni Tribunali iniziano a considerare la possibilità del cumulo anche in caso di separazioni consensuali come per esempio il Tribunale di Genova e il Tribunale di Vercelli. Manifestamente contrario il Tribunale di Bari.
>> Scarica il provvedimento del Tribunale di Genova
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