Divorzio e casa coniugale
Affrontare una separazione o un divorzio è un momento delicato, ma una delle questioni più importanti è l’assegnazione della casa coniugale. Chi rimane a vivere nell’abitazione familiare e chi deve andare via?
Questi dubbi assumono particolare rilevanza in una città come Milano dove il costo della vita e degli immobili rende il problema ancora più difficile da affrontare.
In questa guida vengono analizzate le regole legali della casa dopo la separazione o il divorzio secondo il diritto italiano, con focus specifico sui criteri che adotta il Tribunale di Milano per assegnare la casa familiare.
Le regole sulla casa dopo la separazione o il divorzio
Contrariamente a quanto si possa pensare, l'assegnazione casa coniugale non è legata alla proprietà dell'immobile. La legge italiana stabilisce un principio chiaro: la casa, in mancanza di accordi, viene assegnata non in base a chi ne è il proprietario (o a chi paga il mutuo), ma in base alla tutela dell'interesse primario, che è quello della prole.
Il criterio fondamentale: l'interesse dei figli
Il Codice Civile (art. 337-sexies) afferma testualmente: “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643”.
Secondo il codice, quindi, il genitore che convive con i figli minori o maggiorenni non autosufficienti ha il diritto di usare la casa coniugale. La scelta è dovuta alla necessità per i figli di mantenere il loro ambiente di vita (amici, scuola, casa) limitando al massimo il trauma del distacco.
Nel caso in cui la coppia non abbia figli, o se i figli sono maggiorenni ed autosufficienti, la casa coniugale non viene assegnata e rimane al proprietario o ai proprietari. In caso di più proprietari l’immobile può essere venduto o diviso se comodamente divisibile.
In caso di proprietà al 100% di un solo coniuge, il non proprietario deve rilasciare la casa.
Ordinanza di assegnazione in separazione e divorzio
La casa viene assegnata dal Giudice tramite l’ordinanza provvisoria pronunciata alla prima udienza oppure con sentenza definitiva. Tale provvedimento può essere trascritto nei Registri Immobiliari con notevoli vantaggi per l’assegnatario.
Con la trascrizione:
- L'assegnazione diventa opponibile ai terzi. Questo significa che se il proprietario volesse vendere la casa a terzi, potrà comunque farlo. L’acquirente, però, dovrà rispettare il diritto del coniuge assegnatario e dei figli di rimanere nell’abitazione.
- La trascrizione garantisce la continuità del diritto di abitazione per la durata stabilita dalla legge (generalmente finché i figli non raggiungono l'indipendenza economica), senza i limiti temporali di nove anni previsti per i provvedimenti non trascritti.
Senza trascrizione:
- L'assegnazione ha un'efficacia limitata nel tempo: dura al massimo nove anni dalla data del provvedimento di separazione.
- In caso di pignoramento o vendita dell'immobile da parte del coniuge proprietario, i creditori o il nuovo acquirente possono far valere i loro diritti sull'immobile come se non fosse assegnato.
Chi deve lasciare la casa coniugale
In sintesi, chi deve lasciare la casa?
- Il coniuge non collocatario: Il genitore che, pur essendo proprietario, non è il genitore presso cui i figli vivranno stabilmente (collocatario).
- Il coniuge non proprietario (senza figli): se non ci sono figli minori o non autosufficienti, il coniuge che non è proprietario dell'immobile deve lasciarlo immediatamente.
- Il coniuge decaduto dal diritto: Il diritto all'assegnazione casa può venir meno se il coniuge assegnatario smette di vivere stabilmente nella casa coniugale o se convive more uxorio (come marito e moglie) con un nuovo partner.
Casa coniugale a Milano: criteri del Tribunale
Il Tribunale di Milano, pur applicando rigorosamente la normativa nazionale che privilegia l'interesse dei figli, è chiamato a valutare la questione abitativa in un contesto metropolitano unico nel suo genere. La prassi forense milanese, data l'elevata densità abitativa e il costo del mercato immobiliare, tende a ponderare in modo specifico i seguenti criteri.
L'impatto del mercato immobiliare milanese
Milano è nota per i suoi elevati costi di affitto e acquisto. Il Giudice tiene in forte considerazione le conseguenze economiche della separazione sulla capacità dei genitori di trovare una nuova sistemazione, soprattutto se la prole è numerosa o se le risorse sono limitate.
In molti casi, l'assegnazione della casa al genitore collocatario funge da implicito, ma necessario, sostegno economico per garantire ai figli una stabilità abitativa dignitosa. Il Giudice valuta se l'altro genitore (quello proprietario o con maggiore disponibilità) può effettivamente sostenere i costi di un'altra sistemazione nel costoso mercato milanese senza penalizzare il mantenimento dei figli.
In una metropoli con tempi di percorrenza spesso lunghi, mantenere inalterato l'ambiente di vita dei figli è cruciale. Il Giudice milanese pone l'accento sulla continuità territoriale.
- Vicinanza a scuola e servizi: l'assegnazione della casa è favorita se l'immobile garantisce la vicinanza alla scuola e alle attività extrascolastiche dei figli. Questo è fondamentale per preservare la routine e la rete di supporto (nonni, amici, baby-sitter) dei minori, evitando che debbano affrontare lunghi e stressanti spostamenti.
- Baricentro degli affetti: viene considerata l'abitazione che rappresenta il vero e proprio "centro degli affetti" e della vita sociale e scolastica dei figli, un legame che in un contesto metropolitano complesso come Milano ha un valore elevato.
L'anzianità di residenza e l'uso precedente
Anche se non decisivi, il tempo trascorso nell'immobile e l'uso effettivo al momento della richiesta sono elementi presi in considerazione.
- Forte legame affettivo: maggiore è il tempo che la famiglia ha trascorso nella casa coniugale, più profondo sarà il legame affettivo dei figli con quell'ambiente.
- Abbandono volontario: se un coniuge ha già abbandonato volontariamente la casa (senza un provvedimento giudiziario o un accordo) da tempo, prima di avviare la procedura di separazione, e non è il genitore collocatario, il suo diritto a rivendicare l'assegnazione per sé o la sua opposizione all'assegnazione possono risultare indeboliti.
L'importanza di un consulente a Milano
- La materia dell'assegnazione casa coniugale è complessa e richiede una valutazione attenta di ogni singolo caso, specialmente in una città con le dinamiche di Milano. Per comprendere al meglio i diritti sulla casa dopo la separazione è fondamentale affidarsi a un legale esperto in diritto di famiglia che operi nel foro di Milano.
L'Avvocato Claudia Lantieri riceve le telefonate tutti i giorni dalle 9,00 alle 18,00



