Le tabelle millesimali servono per ripartire le spese affrontate dal condominio per la manutenzione ordinaria o straordinaria delle parti comuni dell’edificio. Ogni singola unità immobiliare dovrà partecipare alle spese in base alla metratura, alla posizione, all’esposizione. Solitamente le tabelle millesimali fanno parte integrante del regolamento di condominio e sono obbligatorie quando le unità immobiliari sono superiori a dieci.
Possono essere di formazione contrattuale, assembleare o giudiziale.
Le tabelle contrattuali sono quelle presenti negli atti di vendita e si ritengono conosciute ed approvate da colui che acquista un appartamento. Nel caso in cui le tabelle millesimali non siano richiamate dall’atto di compravendita non potranno essere invocate nei confronti dell’acquirente.
Queste tabelle possono essere cambiate solo con una delibera assembleare all’unanimità ovvero con un provvedimento del Giudice in seguito all’azione giudiziaria di un condomino.
Le tabelle assembleari sono quelle approvate dai condomini in sede assemblare. Se l’approvazione è fatta all’unanimità possono essere parificate a quelle di natura contrattuale. Nel caso, invece, le stesse siano approvate a maggioranza, possono comportare numerosi problemi sui quali si è intrattenuta gran parte della giurisprudenza di merito.
Il problema maggiore risiede nel fatto che la decisione presa a maggioranza dei partecipanti all’assemblea condominiale se fosse valida andrebbe ad incidere sui diritti soggettivi anche di coloro che non hanno votato o hanno dissentito. Alcune sentenze anche della Suprema Corte, invece, hanno ritenuto le tabelle così formate perfettamente valide in quanto andrebbero semplicemente a stabilire la misura di ripartizione delle relative spese.
Questo tipo di tabelle viene deciso direttamente dal Giudice nel caso in cui un condomino si rivolga all’Autorità Giudiziaria per rivedere le tabelle millesimali o formarne di nuove.
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