Secondo il codice civile la durata massima di un contratto di locazione non può essere superiore ai trent'anni. Occorre però distinguere tra i vari tipi di immobili che si intendono locare. Parlando di immobile ad uso abitativo il contratto di locazione non può essere inferiore a 4 anni anche se le parti hanno stabilito una durata inferiore. La norma generale prevista dalla Legge 392/78 deve essere coordinata con la Legge 431/1998 e, nel caso in cui le parti abbiano concluso un contratto a canone calmierato, è possibile prevedere una durata minima di tre anni con rinnovo automatico di altri due. In caso di contratti transitori, ovvero di contratti di locazione stipulati per esigenze temporanee, è possibile prevedere una durata minima di un anno e massima di diciotto mesi. altro tipo di contratto ad uso transitorio è quello per gli studenti che deve essere compreso tra i sei e i trentasei mesi. Per quanto riguarda, invece, gli immobili ad uso diverso da quello abitativo, la legge prevede una durata di sei anni minimo se si tratta di attività industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo, nove anni per le attività alberghiere, all'esercizio di imprese assimilate o all'esercizio di attività teatrali.
In ogni caso il contratto si rinnova tacitamente salvo disdetta.
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